LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE TRIMESTRALI DEL 2019
Prossima scadenza il 31 maggio anche con la fatturazione elettronica
Anche con l’introduzione della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, rimane invariato l’obbligo di comunicazione trimestrale della liquidazione Iva, sia per i contribuenti che liquidano mensilmente, che trimestralmente l’Iva, con l’intento di contrastare l’evasione in materia di Iva.
Trattasi di un adempimento tutt’ora in vigore, che non è stato abrogato come lo “Spesometro” (la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). Alcune novità sono attese nel 2020, anno a partire dal quale, secondo quanto previsto espressamente dal Decreto Legge n. 119/2018, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una bozza di liquidazione periodica precompilata, grazie ai dati trasmessi con le fatture elettroniche e con i corrispettivi telematici.
Conferme per il 2019
Rispetto allo scorso anno non sono state apportate modifiche al modello e alle istruzioni utili alla predisposizione della liquidazioni Iva trimestrali, che rimangono quelle approvate con il provvedimento direttoriale n. 62214/2018.
La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, ancorchè i relativi dati riepilogativi delle liquidazioni vengano poi trasmessi trimestralmente, anche se con eccedenza a credito.
Presentazione delle comunicazioni
La comunicazione deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). Qualora il termine di presentazione della comunicazione trimestrale cade di sabato o in giorni festivi, viene prorogata al primo giorno feriale successivo.
il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) si presenta al 31/05/2019;
il secondo trimestre (aprile-maggio-giugno) si presenta al 16/09/2019;
il terzo trimestre (luglio-agosto-settembre) si presenta al 02/12/2019;
il quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre) si presenta il 28 febbraio dell’anno successivo.
Soggetti interessati
Sono obbligati alla comunicazione delle liquidazioni Iva i soggetti passivi già obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva (come i produttori agricoli esonerati), o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (come i contribuenti forfetari e quelli nel regime dei minimi), sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
Dati da comunicare
I campi rilevanti sono il totale delle operazioni attive e quello delle passive (al netto dell’Iva e senza distinguere quelle imponibili da quelle non imponibili o esenti), l’Iva esigibile, quella detratta e il relativo saldo, a debito o a credito. Vanno riportati, poi, l’eventuale credito del periodo precedente, quello dell’anno precedente (inserimento possibile anche quando si vuole passare dall’utilizzo in liquidazione a quello in F24), gli eventuali crediti d’imposta, gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali, l’acconto dovuto e l’Iva da versare o a credito.
Si ricorda che l’obbligo riguarda sia le liquidazioni dalle quali emerge un debito che quelle da cui emerge un credito.
Modalità di presentazione e ricevute
Il modello in esame va presentato all’Agenzia delle Entrate:
- esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente.
I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:
Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate).
In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” al file va apposto il sigillo elettronico dell’Agenzia.
Le notifiche sull’esito dell’elaborazione dei file sono inoltrate tramite lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito è rappresentata da un file XML firmato elettronicamente. La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della comunicazione è disponibile nell’apposita Sezione dell’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nonché nella Sezione “Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Sanzioni
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Consultazione dei dati trasmessi
I dati delle liquidazioni periodiche Iva inviati all’Anagrafe Tributaria saranno messi a disposizione dei soggetti passivi Iva (o del suo intermediario) nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. Non si tratta solo dei dati che sono stati precedentemente trasmessi dal soggetto passivo, ma anche dei dati fattura che sono stati inviati all’Agenzia delle Entrate dai suoi clienti e fornitori. Quindi, il contribuente potrà controllare, ad esempio, se una fattura da questi ricevuta e dedotta sia stata registrata dall’impresa che l’ha emessa.
Rinvio per approfondimento
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14/05/2019